I ponteggi sono DPC, opere provvisionali, cioè strutture di utilizzo momentaneo e non facenti parte della costruzione, ma allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione ed il recupero di opere edilizie. Queste strutture sono atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII del T.U. in materia edilizia D.Lgs. 81/2008. La normativa, stabilisce alcune tipologie di ponteggi:
Le indicazioni tratte dal T.U. Riguardano:
Inoltre, ogni 10 anni, l'adeguatezza del ponteggio va verificata tramite il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale, concetto rimarcato anche dalla Circolare n.29 del 27 agosto 2010.
L'Art. 134 del T.U. Indica inoltre che nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota. E le eventuali modifiche al ponteggio, che devono tempestivamente essere riportate su disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. Questo documento definisce nel dettaglio le procedure che il personale addetto al montaggio deve adottare per un corretto montaggio del ponteggio, al fine di garantire la sicurezza degli operatori.
Per quanto riguarda cenni più approfonditi, si faccia riferimento al D.Lgs. 81/2008.
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